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La formazione del medico specializzando tra rappresentanza e partecipazione
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Le FAQ degli specializzandi
A cura di FederSpecializzandi, ultimo aggiornamento: Marzo 2007
INTRODUZIONE
Le FAQ (Frequently Asked Questions) di Federspecializzandi intendono essere una breve guida alle principali problematiche che riguardano condizioni lavorative e formazione del medico specializzando. Sono state redatte sulla base della legislazione attuale (al febbraio 2007) da persone che da anni si impegnano a difendere i diritti degli specializzandi e cercare di migliorarne la condizione, ma che non sono né giuristi, né funzionari ministeriali, bensì sono loro stessi specializzandi quotidianamente occupati nelle cliniche.
Queste risposte dunque possono non risultare sempre del tutto esaustive, anche a causa della frequente contraddittorietà e delle carenze della legislazione stessa, anzi vi preghiamo di segnalarci eventuali inesattezze o incompletezze, contribuendo così voi stessi alle FAQ.
Il Contratto
Tutto quanto troverete riguardante il contratto di formazione specialistica è stato scritto sulla base della legge 368/99 alla quale il contratto si dovrà richiamare, di successive leggi e circolari ministeriali e delle notizie che Federspecializzandi ha avuto tramite incontri diretti con i Ministeri. Tuttavia non essendo stata presentata ad oggi alcuna bozza ufficiale di contratto, potrebbero restare margini di dubbio e di interpretazione su quanto abbiamo scritto.
Il contratto di formazione specialistica è diventato potenziale realtà a partire dalla Finanziaria 2006 (governo Berlusconi) che ha finalmente stanziato i soldi necessari a coprirne le spese. Tale Finanziaria (Legge 266/05, art.300) ha però anche stravolto alcuni aspetti del contratto, peggiorando in particolare le norme riguardanti i contributi previdenziali. Infatti se la 368/99 prevedeva per gli specializzandi una contribuzione pari al 75% di quella dei medici strutturati del SSN, dopo le modifiche apportate alla Finanziaria 2006 gli specializzandi dovranno invece versare i contributi alla gestione separata INPS (la cassa dei lavoratori autonomi). Questo, oltre che essere incongruente con le caratteristiche di lavoratore subordinato dello specializzando, diminuisce in modo cospicuo i contributi versati e obbliga lo specializzando, qualora volesse usufruirne, a doverli riscattare (pagando) in futuro. Il rischio insomma è quello di versare contributi “a vuoto”. Per questo Federspecializzandi ha lottato fin dall’uscita della Finanziaria 2006 (fino ad ottenere a settembre la prima audizione parlamentare alla Commissione Sanità del Senato ed a ottobre alla Commissione Affari Sociali alla Camera) per modificare tale norma e ottenere versamenti pensionistici adeguati, come per altro previsto nella versione originaria della 368/99. Nonostante i consensi manifestati da più parti politiche, purtroppo questa battaglia è ancora aperta e verrà ripresa una volta ottenuto il contratto stesso.
La Finanziaria 2007 (governo Prodi) ha confermato lo stanziamento dei fondi per i contratti, senza però modificare gli aspetti pensionistici come chiesto dagli specializzandi.
Il Ministero dell’Università ha emanato al contempo una circolare (31 ottobre 2006) che dichiarava l’attuazione a partire da quel momento della 368/99 e imminente l’uscita dei contratti, così come previsto dalla Finanziaria 2006.
Purtroppo quello che è successo da allora è invece, sulla scia di tale circolare alla quale non è però seguito il decreto attuativo con il contratto, una situazione di vuoto legislativo con conseguente caos in molti atenei. Le università infatti hanno recepito in modo assolutamente arbitrario le indicazioni ministeriali: da un lato si rifiutano di applicare le norme della 368/99, ad esempio in materia di malattia o gravidanza, finché non vedranno il contratto stesso; parimenti fanno le aziende ospedaliere per quanto riguarda la stipula delle assicurazioni, che dal novembre 2006 dovrebbe essere a loro carico. Dall’altro lato però, molte università intendono cominciare a detrarre i contributi pensionistici dalle borse di studio anche senza contratto alla mano, e quindi senza che gli specializzandi siano retribuiti con lo stipendio previsto dalle nuove norme!
In questo contesto i Ministeri assicurano che il contratto è pronto e mancano solo gli ultimi passaggi burocratici… DA MESI!!!
Federspecializzandi ritiene ormai inaccettabile e preoccupante tale ritardo e prende atto del fatto che lettere e colloqui non bastano più a sollecitare i Ministeri di Università e Salute a porre fine a tale situazione di “disordine legislativo”. Ancor più grave è l’apparente inconsapevolezza di tali Ministeri rispetto alle reali condizioni di lavoro degli specializzandi. Inoltre, come è evidente dalle varie dichiarazioni che si sono succedute in queste settimane da parte di Direttori di Scuola (non ultima la proposta fatta in tema di guardie dal Preside Frati al Policlinico Umberto I) -dichiarazioni che ignorano aspetti fondamentali della 368/99 in quanto presuppongono che gli specializzandi adesso faranno turni di guardia in autonomia o simili-, rimane fondamentale l’emissione di un chiaro regolamento attuativo nazionale che definisca in modo univo responsabilità e diritti in materia di formazione e assistenza. Questo è infatti il presupposto fondamentale senza il quale il contratto sarà reale solo a metà, rischiando di riproporre ancora una volta disparità e ingiustizie.
A sostegno di queste posizioni, Federspecializzandi ha indetto una mobilitazione nazionale dei medici in formazione specialistica che ha avuto inizio venerdì 2 marzo 2007, e che ha visto l’adesione della stragrande maggioranza delle sedi universitarie, ben oltre le aspettative!
In data 8 marzo è stato quindi pubblicato il primo DPCM relativo al contratto, contenente la parte economica. Si tratta ovvero il decreto che ci assicura la destinazione definitiva dei soldi stanziati e che specifica l’ammontare lordo del contratto. Tuttavia questo decreto senza un altro DPCM che contenga lo schema tipo di contratto non sblocca la situazione di vuoto legislativo e di confusione e non chiarisce molte delle domande inerenti diritti, tutele e responsabilità che da mesi gli specializzandi si stanno ponendo.
Per questo la mobilitazione continua, finché non uscirà anche il secondo DPCM, ed è stato indetto un nuovo sciopero nazionale dei medici neolaureati e specializzandi per il 2 aprile p.v.
Tutti i riferimenti legislativi citati si trovano nella sezione documenti-legislazione specializzandi del sito www.specializzandi.org
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Questo decreto, in vigore fino al 31 ottobre 2006, stabiliva le regole per la formazione del medico specialista, l'istituzione della borsa di studio ed i diritti e doveri dello specializzando, con il concetto di formazione specialistica a tempo pieno.
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Recepisce la direttiva comunitaria 93/16/CEE che regola anche la formazione medica specialistica. La novità sostanziale è il passaggio dello specializzando da uno status di studente ad uno di lavoratore in formazione, attraverso la stipula con Università e Regione di un contratto di lavoro di tipo subordinato della durata di un anno e rinnovabile di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, con le implicazioni economiche e le tutele del caso.
Qualche mese dopo la sua approvazione in Parlamento, gli articoli 37-42 (proprio quelli relativi alla stipula del contratto) sono stati bloccati dal DL 517/99 (art. 8) “fino allo stanziamento di fondi per la formazione dei medici specialisti”, lasciando di fatto in vigore il DL 257/91.
La legge 266/2005 (Finanziaria 2006) ha stanziato i fondi per l’applicazione del contratto a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, introducendo delle modifiche al testo originario (vd sotto).
La 368/99 (art.43-44) prevede inoltre l'istituzione degli Osservatori Regionali e dell’Osservatorio Nazionale della formazione specialistica con lo scopo di vigilare sul livello qualitativo delle singole scuole. (vd “Organi di controllo”)
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Stanzia i fondi per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 37-42 del DL 368/99, e quindi del contratto per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, apportando delle modifiche al testo originario. Queste le più rilevanti (art.1, comma 300):
- il contratto di formazione-lavoro viene sostituito da un “contratto di formazione specialistica”, non menzionando di quale tipologia di contratto si tratterà, se non che “Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti” (art.37)
- ai contratti di formazione specialistica si applicano, invece che una contribuzione previdenziale pari al 75% di quella normalmente dovuta per il settore sanitario (come previsto dal DL 368/99 art.41), le disposizioni previste dalla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995), attualmente riservata a lavoratori autonomi e parasubordinati, borsisti e dottorandi.
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Questi decreti disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, fissando per ogni Scuola i settori scientifico disciplinari e gli standard di addestramento e regolamentando le attività pratiche e la preparazione teorica richieste per conseguire il titolo di specialista (Tabelle A e B). Essi si articolano in una parte generale che vale per tutte le specialità e in parti speciali che riguardano ciascuna specialità. Tali due decreti sono quelli tuttora validi, fino all’entrata in vigore del riassetto degli ordinamenti didattici, così come previsto dal DM 1/8/2005.
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Contiene il riassetto degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e si prefigge di razionalizzare l’offerta formativa in stretta collaborazione con le esigenze del SSN, di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e di finalizzare tali obiettivi al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica. I nuovi ordinamenti didattici sostituiranno progressivamente quelli attualmente in vigore secondo i DM 11/5/95 e 3/7/96 (vedi “Nuovo ordinamento didattico”)
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Contiene il nuovo regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, sostituendo il precedente del 25/2/2003. Due le novità principali:
- obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo (art.2)
- la data di inizio delle attività didattiche, e quindi del primo anno di corso, sarà indicata nel decreto ministeriale di assegnazione del numero dei posti, quindi l’anno accademico non avrà più un inizio retroattivo dal 1 novembre precedente, ma inizierà al momento dell’immatricolazione.
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Il nuovo contratto è entrato in vigore dall’anno accademico 2006-2007, secondo quanto previsto dalla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e come riaffermato nella nota MIUR n. prot. 4149 (nella quale viene peraltro sottolineato che a decorrere dall’a.a. 2006-2007 il DL 257/91 è abrogato!). Quindi il contratto è formalmente attivo dall’1 novembre 2006.
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Lo schema tipo del contratto non è ancora definito: infatti, nonostante le tutele lavorative e le garanzie formative (individuati dal DL 369/99 con le modifiche della Legge 266/2005) siano già attivi dall’1 nov 2006, il DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio) con lo schema tipo del contratto non è stato ancora firmato, e quindi gli specializzandi non hanno ancora né visto né firmato il contratto! Questo ritardo burocratico, oltre che rendere difficoltosa la comprensione di alcune delle novità legislative, ritarda anche l’erogazione di quello che sarà lo stipendio: in pratica gli specializzandi continueranno a ricevere la vecchia borsa di studio fino alla firma del contratto, ma riceveranno in seguito un conguaglio economico tra entità della borsa ed entità dello stipendio definitivo tra l’1 nov 2006 e l’inizio dell’erogazione del I stipendio.
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Sì, il contratto riguarderà tutti gli specializzandi (vedi nota MIUR n. prot. 4149) regolarmente iscritti alle Scuole di specializzazione nell’anno accademico 2006-07. Quindi se, per esempio, l’a.a. 2006/2007 per te è l’ultimo anno di specializzazione, il contratto con tutti i suoi benefici verrà applicato per te solo per quest’anno. Per gli anni precedenti non riceverai alcuna retroattività.
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No, poiché il contratto è partito dall'anno accademico 2006-2007.
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Mentre la versione originaria del Decreto Legislativo DL 368/99 prevedeva un contratto di formazione-lavoro, la legislazione attuale, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge 266/2005 (art.1 c. 300), parla di “contratto di formazione specialistica”, e non permette di ricondurlo ad alcuna delle tipologie contrattuali vigenti.
In attesa dello schema tipo del contratto, quello che possiamo desumere dalle leggi è che l’inquadramento contrattuale del medico in formazione specialistica “è finalizzato alla formazione” (Legge 266/2005 art.1 c. 300), e che il contratto (Dlg.368/99, art.37) “è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione”. Il contratto non è quindi stipulato direttamente con l’azienda sanitaria presso la quale lo specializzando svolge il proprio servizio. Inoltre “Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti” (art.37).
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Il DL 368/99 (art.40 c.3 e c. 5) prevede che “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle
sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.
Questo significa che finalmente anche le specializzande avranno le tutele per la maternità previste per tutte le lavoratrici (DL 151/2001). Nel periodo di assenza per maternità non ci sarà più come prima la sospensione della borsa e del periodo formativo, ma si riceverà un parte della retribuzione totale (la "quota fissa"): “Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamentc ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso” (art. 40 c. 5).
Tali modifiche sono attive dall’1 nov 2006, anche se fino all’attuazione definitiva del contratto la borsa verrà sospesa e ci sarà un conguaglio a posteriori. I mesi "persi" per la maternità si dovranno poi recuperare alla fine della specializzazione, visto che sono mesi di formazione, ma saranno ovviamente retribuiti per intero! A questo proposito si sottolinea che anche la normativa precedente prevedeva la sospensione della borsa e della formazione, ma veniva attuata con differenze legate all’arbitrarietà delle singole segreterie e dei singoli direttori di scuola. Il fatto che valgano le leggi per la tutela della maternità significa che le specializzande incinte devono stare a casa un periodo minimo di cinque mesi: due mesi prima più tre dopo il parto (o 1+4).
Indennità di maternità: fino allo scorso a.a. veniva erogata dall’ENPAM (come per tutte le iscritte all’OdM, specializzande o meno), ma dall’entrata in vigore del nuovo contratto l’ENPAM ha congelato le domande pervenutegli in quanto le modifiche apportate al DL 368/99 dalla Legge 266/2005 prevedono che gli specializzandi paghino la copertura previdenziale alla gestione separata INPS, ma anche questo ente per ora non sembra intenzionato ad erogare l’indennità alle neomamme. Stiamo aspettando una risposta a tale problema, generato ancora una volta dalla scarsa chiarezza delle legge stessa e delle modifiche apportate, da parte degli enti predetti e dal MIUR stesso.
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Vale quanto scritto per la tutela della maternità, in particolare il DL 368/99 (art.40 c. 3 e c. 5) prevede che “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”(vedi domanda precedente per la spiegazione).
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DL 368/99 art.40 c. 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico…”
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Anche le regioni e gli enti privati che erogavano borse in passato dovranno adeguarsi e finanziare posti in specialità che garantiscano una tipologia di contratto uguale a quello nazionale per i loro beneficiari. Questo vale sia per le borse già in corso che per quelle future.
Anche per quanto riguarda i posti già in corso finanziati da privati sembra che questi ultimi dovranno necessariamente adeguarsi, anche perché spesso l'ente finanziatore ha dichiarato per scritto che si sarebbe accollato anche le spese aggiuntive in caso di modificazioni legislative nazionali per gli specializzandi.
È chiaro che essendo d’ora in poi l’onere economico maggiore, è possibile che il numero dei posti aggiuntivi regionali e finanziati da enti privati si riduca.
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Il DL 368/99 prevede (art. 40) la possibilità di fare attività libero professionale intramoenia, ma verosimilmente la fattibilità della cosa varierà localmente. Infatti l'attività dello specializzando all'interno di una struttura ospedaliera è regolata dalla convenzione Università-Azienda Ospedaliera, che a sua volta si rifà al protocollo d'intesa Regione-Università. Dato che con la 257/91 lo specializzando non poteva fare attività libero-professionali intramoenia (o meglio, la cosa non era chiara), questi protocolli dovranno essere aggiornati secondo la nuova normativa.
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Il DL 368/99 (art.40 c. 1) afferma che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche) al di
fuori della specialità.
Le uniche eccezioni consentite, esattamente come prima, sono:
- servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica)
- sostituzioni medico di medicina generale
- guardie turistiche
Questo per una modifica proprio della 368 successiva al 1999 (Legge n. 448 del 28.12.2001 art.19 c. 11 e 13 [Finanziaria 2002] e DL 81/04 convertito in Legge il 19 maggio 2004), e fino ad ora non ulteriormente modificata.
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Sì.
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Lo stipendio, come desumibile dalla legge (art. 41 comma 1), sarà esente dall'IRPEF, in quanto assimilato ad una borsa di studio, e come tale non soggetto a tassazione per l’imposta sui redditi.
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No, perché lo stipendio non sarà soggetto ad imposte.
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Mentre secondo il DL 257/91 l’assicurazione (che copriva solo infortunio e rischio professionale) era stipulata dall’Università, sottraendone l’importo annualmente dalla borsa di specializzazione, con il contratto l'assicurazione sarà interamente a carico dell'Azienda Ospedaliera dove gli specializzandi svolgono la loro formazione, e coprirà anche la responsabilità civile contro terzi, “alle stesse condizioni del proprio personale” (art.41 c.3).
In caso la formazione avvenga al di fuori della rete formativa della Scuola, l'ente ospitante si deve fare carico dell'assicurazione.
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Con le modifiche introdotte con la Legge 266/2005, ai contratti di formazione specialistica si applicano, invece che una contribuzione previdenziale pari al 75% di quella normalmente dovuta per il settore sanitario (come previsto dal DL 368/99 art.41), le disposizioni previste dalla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995), attualmente riservata a lavoratori autonomi e parasubordinati, borsisti e dottorandi. Questo significa che dovrà essere versata una quota dello stipendio lordo alla gestione separata INPS: tale quota è del 23,5% (18,2% per il 2006) per i contribuenti non soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria, del 16% (10% per il 2006) per chi invece paga un’altra forma previdenziale obbligatoria. Gli specializzandi iscritti all’Ordine dei Medici, che quindi pagano obbligatoriamente anche l’ENPAM, dovranno versare all’INPS solo il 16% dell’importo totale lordo dello stipendio. In particolare i 2/3 di questa percentuale (che sia 23 o 16%) dovranno essere versati dal datore di lavoro (cioè dall’Università), mentre 1/3 direttamente dal medico specializzando.
Tale contribuzione dovrà essere versata facendo il calcolo a partire dall’1 nov 2006, ma, non essendo ancora nota l’entità definitiva dello stipendio, solo dopo l’inizio dell’erogazione dello stipendio stesso. Questo è stato recentemente chiarito anche dall’INPS in una circolare (n. 489 del 22/2/07) inviata al MIUR e da questo girata ai Rettori di tutte le Università: in tale circolare è però scritto che solo gli specializzandi che fanno attività di guarda medica o sostituzione di mmg o attività intramoenia devono pagare la quota ridotta (cioè il 16% di cui sopra). L’INPS, ma a questo punto anche il MIUR stesso, ignorano evidentemente che la maggioranza degli specializzandi è iscritta all’Ordine dei Medici, e quindi paga obbligatoriamente l’ENPAM, e non solo coloro che esercitano le attività di cui sopra. (Abbiamo già richiesto un chiarimento a questo proposito all’INPS e al MIUR).
In una precedente nota (n. 37 del 8/2/07) l’INPS precisa che “l’iscrizione alla gestione separata dei medici in formazione specialistica si ritiene validamente effettuata tramite l’invio telematico dei dati da parte delle università committenti”.
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Stando alla legislazione vigente i contributi pagati alla gestione separata INPS si maturano ai fini previdenziali solo dopo 6 anni consecutivi di contribuzione: solo a quel punto potranno essere trasferiti gratuitamente. Alternativamente i contributi per periodi inferiori si potranno “riscattare” dietro pagamento.
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Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione (art.39) ed “è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa” (Legge 266/2005 art. 1 c. 300).
Per conoscere l’entità dello stipendio si dovrà attendere la firma definitiva del contratto, ma quanto si sa con certezza finora è che per l’a.a. 2006-2007 la parte fissa del trattamento economico, eguale per tutte le specializzazioni, sarà pari a 22.700 euro lordi per ciascun anno e la parte variabile, non superiore al 15% della parte fissa. Da questi si dovrà sicuramente sottrarre la quota per la gestione separata INPS (vedi sopra).
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In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo (art. 38 comma 3). E, se il concetto non fosse abbastanza chiaro, “Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti (art. 37 comma 1).
Quindi gli specializzandi continueranno, come accadeva fino ad ora, a poter fare guardie specialistiche solo sotto la guida di un tutor. Le modalità di guardie e reperibilità dei medici in formazione dovranno comunque essere regolate dagli accordi Ospedale-Università, in ottemperanza alle normative vigenti.
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L’orario di lavoro del medico specializzando dovrà essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno (DL 368/99 art.40), ovvero al momento 36 ore settimanali più 2 ore settimanali per aggiornamento.
Le modalità di controllo fin’ora erano soggetti a regolamenti interni delle singole scuole o dei singoli atenei e probabilmente lo saranno anche in seguito.
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Sì, la scuola di specializzazione fa parte dei “corsi” postlaurea di un ateneo e quindi come è incompatibile essere iscritti a più corsi universitari contemporaneamente lo è anche essere iscritti alla specializzazione e a un altro corso, qualunque esso sia.
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Il DL 368/99 (art.34 c. 4) afferma che “L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale” (si sottolinea che questo articolo è uno di quelli in vigore già dal 1999, in quanto non è stato bloccato dal DL 517/99). E questa clausola è generalmente riportato anche nei bandi di concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione. Però la Corte Costituzionale ha recentemente emesso una sentenza che dichiara tale divieto incostituzionale, in virtù delle leggi per il diritto allo studio. Anche in questo caso abbiamo richiesto una risposta chiarificatrice al MIUR.
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Né il DL 368/99 né le modifiche successive danno informazioni in merito alle modalità di trasferimento, nell’ambito di una stessa Scuola di specializzazione, tra sedi diverse. Prima dell’attivazione del contratto, per ottenere il trasferimento era necessario il nullaosta del Rettore sia della sede “accettante” che di quella da cui ci si voleva trasferire, e l’eventuale diniego doveva essere dovuto a gravi motivi e giustificato per scritto. Nei fatti però accadeva spesso che, dato che il Rettore per concedere il nullaosta chiedeva il parere del Direttore della Scuola, quest’ultimo alla fine riusciva ad impedire il trasferimento, senza neanche dover giustificare tale posizione.
Vista l’assenza di una normativa a riguardo anche in questo caso abbiamo richiesto una risposta chiarificatrice al MIUR.
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DL 368/99 art. 37 c. 5: “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
- la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
- il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
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Non per il concorso di ammissione per l’anno accademico 2006-2007, per il quale il numero di borse ministeriali erogate sarà superiore a quello dell’anno scorso.
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Il DL 368/99 prevede (art. 37) la stipula di un contratto annuale di formazione specialistica finalizzato esclusivamente all‘acquisizione delle capacità professionali mediante la frequenza delle attività didattiche formali programmate dal Consiglio della Scuola e lo svolgimento di attività assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole.
Il contratto di formazione specialistica è finalizzato esclusivamente all‘acquisizione delle capacità professionali Si tratta quindi di un contratto finalizzato alla formazione che implica (DL 368/99 art.38) la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale lo specializzando è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici (vedi “normativa”).
In realtà dal punto di vista formativo tali elementi erano già presenti nella precedente legislazione, ma rispetto al passato il DL 368/99 prevede una serie di strumenti di verifica delle attività svolte dallo specializzando per permettere il reale raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento didattico. Tali strumenti sono il log-book, il tutor, gli osservatori regionale e nazionale.
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Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori (DL 368/99 art.38) designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non puè essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
In realtà la figura del tutore è ancora da definire con precisione e verosimilmente ciò verrà fatto nei protocolli di intesa regionali, secondo le indicazioni date dagli osservatori nazionale e regionali.
A titolo esemplificativo il protocollo d’intesa sulla formazione medico specialistica della regione Emilia Romagna prevede la presenza di un tutor “individuale” che guida il percorso dei singoli medici in formazione e di un tutor “di gruppo” che coordina l’attività degli specializzandi all’interno dell’unità operativa di riferimento, supervisiona l’attività pratica e il percorso di autonomizzazione.
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Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione chiamato log-book, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo (DL 368/99 art.38 c.). In pratica il log-book è un libretto in cui andranno segnalati tutti gli interventi e le procedure eseguiti dal medico specializzando durante il suo percorso formativo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle tabelle A e B dell’Ordinamento Didattico (DM). La struttura del libretto viene stabilita a livello locale ed è auspicabile che essa segua delle indicazioni regionali per rendere i log-book di facile consultazione e comparazione nella fase di verifica.
Da notare che il libretto diventerà a tutti gli effetti un documento ufficiale che non potrà quindi contraddire altri documenti ufficiali quali ad esempio i registri operatori. È evidente che la controfirma rende lo specializzando personalmente responsabile per la veridicità di ciò che viene riportato e per eventuali complicità nello scrivere procedure mai effettuate al solo fine di essere in regola a fine specialità, pratica che ha reso spesso tale strumento assolutamente inutile.
L’utilizzo del log-book, seppure già previsto dai DM 11/5/95 e 3/7/96, diverrà pratica di routine con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico.
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La formazione del medico specializzando si svolgerà all’interno della rete formativa regionale (ma non solo), formata, oltre che delle strutture universitarie sede della scuola di specializzazione, di strutture ospedaliere che rispondano agli standard di accreditamento per la formazione (DM 29/3/06). È compito dell’Osservatorio Nazionale stabilire gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa. Il principio che sta dietro all’ampliamento del numero delle strutture che possono accogliere gli specializzandi durante il percorso formativo è quello di offrire un numero di procedure appropriato per la formazione di tutti gli specializzandi iscritti alla scuola, in modo tale da permettere di raggiungere tutti gli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento didattico. Il numero di procedure disponibili per la formazione in un’unità operativa viene calcolato come 1/3 dei DRG annuali della struttura stessa. Questo significa che per alcune procedure la sola struttura sede della scuola può non essere sufficiente per il numero di specializzandi iscritti.
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L'art. 40, c. 6, del DL 368/99, dispone: “Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162".
Il D.P.R. 162/82, art. 12 comma 3, prevede: "Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va
riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di
quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
Questo significa, come confermato dal MUR, che è possibile svolgere parte della formazione fuori rete formativa della scuola, purché l'Azienda ospitante si faccia carico dell'assicurazione.
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L’art. 40 comma 6 del DL 368/99 prevede che anche con la stipula del contratto sia possibile svolgere periodi di frequenza in strutture estere, in conformità al programma formativo personale del medico e previa autorizzazione del consiglio della scuola. Rispetto al passato non vi è un periodo limite di 12 mesi e la durata della permanenza all’estero può essere superiore all’anno (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162).
Diverso il discorso per le “missioni scientifiche” all'estero, che con il contratto si devono interrompere: si tratta in questo caso di missioni specifiche che non hanno la finalità di integrare la formazione specialistica e che comunque con la normativa precedente al contratto, cioè secondo il DL 257/91, comportavano la sospensione sia della borsa che della formazione (in pratica una sorta di “congelamento” della scuola di specializzazione). Ora questa sospensione non è più possibile (vedi nota MIUR n. prot. 4149).
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I diversi atenei prevedono, su base locale, dei contributi per periodi di frequenza all’estero nell’ambito della scuola di specializzazione. In alcuni casi si tratta di borse di studio nell’ambito dei progetti Erasmus o Leonardo, in altri casi si tratta di borse di studio per progetti di ricerca. Consigliamo a chi sia interessato di rivolgersi presso la segreteria centrale delle scuole di specializzazione, presso l’ufficio rapporti con l’estero e presso l’ufficio per la ricerca del proprio ateneo. Tutti questi progetti sono spesso resi noti inoltre tramite i siti web universitari.
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Occorre l'autorizzazione del Consiglio di Scuola.
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Gli Atenei dovranno adeguarsi entro diciotto mesi dalla data di uscita del DM sulla Gazzetta Ufficiale (5 /11/2005), e quindi entrerà in vigore presumibilmente a partire dall’anno accademico 2007-2008, interessando coloro che si immatricoleranno da quel momento in poi. Le Università dovranno assicurare la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti (DM 11/5/95 e 3/7/96), agli specializzandi già iscritti al momento dell’adeguamento del regolamento didattico di ateneo (art.7).
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- Vengono individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivise in tre aree (medica, chirurgica e dei servizi clinici) nel cui ambito le scuole sono aggregate in classi omogenee (art.2).
- Viene introdotto il sistema di acquisizione dei crediti formativi: per il conseguimento del titolo di specialista lo specialista in formazione deve cioè acquisire 300 CFU articolati in 5 anni di corso e 360 per le scuole articolate in 6 anni (art. 2).
- Per ciascuna tipologia di scuola viene indicato il profilo specialistico e sono identificati i relativi percorsi didattici. Questi ultimi sono articolati in attività formative, a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi ed alla acquisizione di un numero determinato di CFU. Le attività formative vengono distinte in:
- attività di base (finalizzate all’acquisizione di conoscenze generali comuni)
- attività caratterizzanti (articolate in un tronco comune a ciascuna area, in discipline specifiche della tipologia di scuola, e da attività caratterizzanti elettive a scelta, utili a costituire specifici percorsi formativi di approfondimento)
- attività affini, integrative e interdisciplinari
- attività finalizzate alla prova finale (tesi di specializzazione)
- altre attività (per acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali)
Almeno il 70% delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) (art.2).
- Per le scuole di area chirurgica verranno dettate con successivo decreto le disposizioni per l’individuazione degli interventi di piccola, media ed alta chirurgia (art.6).
- Le scuole di specializzazione avranno sede presso l’Università, afferendo alle facoltà di medicina e chirurgia. Le facoltà possono istituire ed attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna tipologia, e per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anni di corso (art.3).
- Ciascuna scuola di specializzazione deve operare nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall’osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, secondo quanto previsto dal DL 368/99 (art.3) e dal DM 29/3/06 (G.U. n. 105 del 8/05/06, Suppl. Ord n.115).
- La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Il corpo docente delle scuole è costituito da professori di ruolo o fuori ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e da personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della scuola, nominato dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di scuola. Almeno un professore del corpo docente deve essere di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia di scuola (art.4).
- Viene prevista la funzione del tutor, secondo quanto previsto dal DL 368/99 (art.4).
- La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere e dei giudizi dei docenti-tutori (art.5).
- Il diploma di specializzazione conseguito al termine del corso di specializzazione sarà corredato da un supplemento che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che ne hanno caratterizzato il percorso individuale. Secondo quanto previsto dal DL 368/99 ogni specializzando dovrà infatti avere un libretto-diario delle attività formative svolte, certificate mediante firma e con un giudizio sulle capacità ed attitudini espresso dal docente tutore preposto alle singole attività (art.5).
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Il DL 368/99 prevede (art.43) l’istituzione di un Osservatorio Nazionale della formazione medico specialistica come organo di verifica riguardo l’applicazione del contratto. È composto in forma paritetica da rappresentanti del MIUR, del Ministero della Sanità, dei Presidi di facoltà di medicina e chirurgia, delle Regioni e dei Medici Specializzandi.
Ha il compito di determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa. Definisce i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione e ne monitorizza i risultati. In pratica è responsabile di garantire l’adeguatezza dell’intero processo: presenza di servizi generali e diagnostici adeguati ad un approccio multidisciplinare, numero di procedure sufficienti all’addestramento completo, presenza del controllo di qualità delle strutture, adeguatezza dell’attività di tutoraggio, accesso ai mezzi di lettura professionale.
L'Osservatorio propone inoltre ai Ministri le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.
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Il DL 368/99 prevede (art.44) l’istituzione di un Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione, composto in forma paritetica da rappresentanti dei professori universitari, dei dirigenti ospedalieri delle strutture comprese nella rete formativa e dai rappresentanti di Medici Specializzandi ed è presieduto da un Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il suo compito è quello di definire i criteri di rotazione nelle diverse strutture della rete regionale e di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione. Il percorso formativo deve avvenire nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola, del piano formativo individuale del Medico Specializzando e dell’organizzazione delle strutture sede di formazione.
L'Osservatorio Regionale fornisce inoltre elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale.
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La composizione e le funzioni del Consiglio della Scuola vengono stabilite dai Regolamenti di Ateneo concernenti le Scuole di Specializzazione.
In linea generale il Consiglio della Scuola è l’organo che determina il piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’Ordinamento Didattico.
Il Consiglio della Scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici:
- stabilisce le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa. È l’organo di garanzia per il raggiungimento degli standard formativi previsti nelle tabelle A e B specifici per ogni specializzazione;
- stabilisce il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale;
- concorda con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali si svolge la formazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire;
- verifica, sentiti i docenti e i tutori interessati, che il singolo specializzando abbia raggiunto gli obiettivi formativi dell’anno in corso e che possa quindi essere ammesso all’esame di profitto teorico-pratico annuale;
- autorizza periodi di frequenza al di fuori della rete formativa della scuola in strutture universitarie od extra-universitarie non convenzionate o all'estero, coerenti con le finalità della scuola;
- designa annualmente i tutori che guideranno i Medici Specializzandi nel loro percorso formativo.
Il Consiglio della Scuola prevede una rappresentanza dei Medici Specializzandi in numero stabilito dagli ordinamenti locali.
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Rappresentanti degli specializzandi sono previsti in:
- CNSU (Consiglio Nazionale Studenti Universitari): è previsto un rappresentante per tutte le scuole di specializzazione (legali, mediche e SISS);
- Atenei e Facoltà: i diversi Atenei hanno sottoscritto regolamenti diversi riguardo alla rappresentanze degli specializzandi, per cui in alcuni casi sono previsti rappresentanti in Senato Accademico e in altri casi in Consiglio di Facoltà, in numero stabilito dall’ordinamento locale. In alcuni Atenei non sono invece previsti rappresentanti degli specializzandi negli organi di gestione dell’Università.
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N.B. Le informazioni raccolte in questa sezione sono state redatte dopo consultazioni con avvocati e commercialisti, tuttavia vista la complessità e talvolta la contradditorietà delle norme vigenti potrebbero contenere imprecisioni. FederSpecializzandi non si assume la responsabilità di qualsivoglia atto derivante dalla lettura di queste FAQ: consigliamo a chi è interessato ad avere spiegazioni più precise in materia fiscale di rivolgersi all'Agenzia delle Entrate (presente in ogni città) e/o all'Ordine dei Medici, nonché ad un commercialista.
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Sì, specificando il proprio codice fiscale. È opportuno utilizzare un apposito libretto di ricevute che si può acquistare in cartoleria.
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Come prestazione occasionale non è possibile lavorare per più di 30 giorni l'anno, percependo non più di 5.000 euro l'anno.
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Qualsiasi medico può rilasciare certificati su carta libera sotto la propria responsabilità (es. certificati di sana e robusta costituzione)
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Tutti i medici iscritti all'Ordine possono prescrivere farmaci su ricettario bianco. Gli specializzandi non possono prescrivere farmaci su ricettario regionale fatto salvo in quelle regioni in cui esista una convenzione con le ASL locali (Emilia Romagna, ecc).
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No, tranne nei casi concessi dalla legge. Ovvero quando le ASL lo richiedono per pagare le sostituzioni di Guardia Medica, Medico di Medicina Generale e Guardia Turistica.
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Dal punto di vista fiscale è in regola, dovrà poi provvedere alla dichiarazione dei redditi. Non è in regola nei confronti dell'Università; quindi se l'Università ravvisasse questa incompatibilità potrebbe eventualmente intraprendere provvedimenti tra i quali, ipoteticamente, anche l'interruzione del corso di specializzazione.
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Sì.
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Evidentemente non è una procedura legalmente valida.
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Quando l'importo supera € 77,47 si deve apporre un bollo da € 1,81 a carico del cliente.
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È possibile acquistare l'apposito blocchetto che si può acquistare in cartoleria oppure preparare artigianalmente un foglio seguendo questo modello.
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Può essere fatta in carta semplice o su blocchi prestampati autoricalcanti in modo da avere due copie: una per il paziente ed una per sé.
I dati principali che è opportuno riportare sono: data, nome del paziente, causale (certificazione medica), importo, timbro e firma e il proprio codice fiscale.
N.B. La R.A. (vedi sotto) può essere applicata solo da soggetti con P. IVA, quindi non dal nostro paziente che viene in studio per il certificato; quindi si riceverà la somma intera sulla quale saremo noi stessi a dover pagare eventuali tasse dopo la dichiarazione dei redditi in cui avremo riportato anche queste ricevute!
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Se non si è titolari di P. IVA i costi professionali (corsi, libri, apparecchiature, ecc.) non possono essere dedotti. Si possono indicare solo le spese personali generiche valide per chiunque, medico e non: spese mediche, tasse di mutui, tasse Universitarie, contribuzioni obbligatorie (tra cui spese per ENPAM, Ordine dei Medici, ONAOSI, ecc.). È molto importante conservare sempre e con ordine tutte le ricevute di questi tipi di pagamento.
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La quota B è una contribuzione obbligatoria calcolata come percentuale sul reddito derivante da attività libero professionale, questo tipo di attività è quella tipica dei professionisti titolari di P. IVA, quindi le ricevute per prestazioni occasionali, a detta del commercialista presente all'incontro, non rientrano in questo ambito e non vanno pertanto dichiarate ai fini della quota B.
Per quanto riguarda le attività connesse e pagate delle ASL (continuità assistenziale, sostituzioni), potrebbe essere già trattenuta dall'ASL stessa una quota destinata all'ENPAM, quindi anche in questo caso non vanno computate per il calcolo della quota B.
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I figli che abbiano compiuto il 18º anno, con reddito complessivo entro € 2840,51 al lordo degli oneri deducibili, sono considerati a carico.
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- Fattura: è un documento fiscale con il quale il titolare di P.IVA dichiara di aver percepito una somma di denaro come onorario per la sua prestazione professionale da altri soggetti titolari di P. IVA (società, aziende, enti, cliniche, laboratori, studi...).
- Ricevuta: documento fiscale con il quale una persona non titolare di P. IVA dichiara di aver ricevuto una somma di denaro da un'altra persona (o ente, società, clinica...).
La ricevuta non ha requisiti stabiliti per legge (ma a senso deve riportare data, nomi, cifre ecc...).
- Ritenuta d'acconto (R.A.): è una somma di denaro che il datore di lavoro è obbligato a versare allo Stato come 'sostituto d'imposta' del lavoratore non titolare di P. IVA.
La R.A. viene calcolata come il 20% del compenso totale pattuito.
La R.A. rappresenta un anticipo sulle imposte sul reddito che il lavoratore dovrà pagare allo Stato per l'anno in corso (per questo si dice che il datore di lavoro funge da sostituto d'imposta).
Il datore di lavoro alla fine dell'anno (in realtà nei primi mesi del successivo) rilascia al lavoratore un certificato dei versamenti delle R.A. effettuati durante tutto l'anno.
- Lavoro occasionale: può essere svolto da soggetti non titolari di P. IVA; è di due tipi individuati dalla legge:
- Lavoro occasionale puro: prestazione unica o comunque straordinaria (l'occasionalità deve essere considerata tale in questo caso), priva di qualsiasi risvolto di continuità e coordinazione presso il datore di lavoro, non c'è nessun limite economico previsto;
- Collaborazione occasionale: esiste in questo caso un coordinamento con il committente; questo tipo di collaborazione è però normata (legge Biagi) in modo tale che, superato il limite di 3000 oppure il numero di 30 gg lavorativi all'anno, scatta per il committente l'obbligo di contribuzione previdenziale (trattenuta dalla paga ovviamente) e di apertura della Partita IVA (perché non è più un lavoratore occasionale ma un vero e proprio libero professionista).
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